Buongiorno a tutti,

sono convinto che molte imprese sono interessate al tema della formazione. La legge di bilancio 2021 ha messo a disposizione delle risorse che vale la pena utilizzare. Ciò che conta è conoscerne contenuti e termini. Le imprese che sostengono spese per la formazione del personale dipendente nell’ambito delle tecnologie 4.0, possono fruire di un credito d’imposta ad hoc. La disciplina del bonus è stata modificata dalla legge di Bilancio 2021, che ha ampliato le tipologie di spesa agevolabili. La misura del credito d’imposta varia in relazione alle dimensioni dell’impresa dal 30% al 60% delle spese ammissibili, con un massimo di 300.000 euro per le piccole imprese e di 250.000 euro per quelle medie e grandi.   Vediamo di cosa si tratta.

Danno diritto al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cybersecurity;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d’imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

L’attività formativa:

  1. deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti. La natura di aiuto di stato del credito d’imposta formazione 4.0 impedisce l’ampliamento della platea dei beneficiari a personale in rapporto di lavoro diverso da quello subordinato (chiarimento fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico in occasione di un convegno svoltosi il 10 febbraio 2021);
  2. deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione (i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018);
  3. può essere organizzata direttamente dall’impresa o erogata da soggetti esterni all’impresa. In quest’ultimo caso, sono ammissibili solo le attività commissionate a:
    • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa; 
    • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate; 
    • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; 
    • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea; 
    • Istituti tecnici superiori (ITS). 

Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 3 dicembre 2018 n. 41208).

Un saluto.

 

Luc