Buongiorno a tutti,

attraverso il decreto Sostegni bis esiste la possibilità di ottenere alcuni contributi a fondo perduto. Rispetto alla versione precedente, la nuova versione del decreto Sostegni, il D.L. n. 73/2021 ha disposto un ventaglio di possibilità, in combinato disposto con il precedente contributo che comunque viene garantito a tutti coloro che ne hanno beneficiato. Ci sono però anche altre forme di sostegno che potrebbero risultare più convenienti. Si prova a riassumere le varie ipotesi previste e gli importi eventualmente spettanti. Le provviste finanziarie ed il ventaglio previsto nel nuovo decreto Sostegni bis (il testo integrale pubblicato in GU trovate linkato in calce) sono molto più rilevanti di quanto non lo fossero nella versione precedente.

Ecco le diverse possibilità:

DECRETO SOSTEGNI (prima versione)

E’ previsto un contributo a fondo perduto a favore di coloro che:

– hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);

– presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del decreto Sostegni (art. 1, D.L. n. 41/2021)

– non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.

Riconoscimento automatico dell’Agenzia delle Entrate nella misura pari al 100% di quanto percepito con il decreto Sostegni. (non serve presentare istanza)

DECRETO SOSTEGNI (decreto SOSTEGNI bis)

In alternativa a quanto detto al punto precedente, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo.

Se il soggetto ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il nuovo contributo, non vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole.

Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non dà seguito all’istanza.

I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con queste uniche differenze:

  • la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Passando al calcolo degli importi, occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del decreto Sostegni e chi no.

Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1, D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano le seguenti percentuali:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il tetto massimo del contributo ottenibile non potrà essere superiore a 150 mila euro.

Spero possa essere di qualche utilità per tutti.

Un saluto.

 

Zavoratti

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/06/testo_definitivo_sostegni_bis.pdf