Buongiorno a tutti,

Tra i molteplici bonus previsti dalla normativa italiana per incentivare il ripristino e riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente, trova spazio anche l’incentivo per gli interventi sulle pavimentazioni interne nell’ambito di ristrutturazioni e/o riqualificazioni energetiche di edifici esistenti, e di cui sono venuto a conoscenza grazie ad un ottimo e dettagliato articolo apparso sul sito on line di INGENIO;  provo a fornire alcuni spunti interessanti per l’utilizzo anche di questo particolare e articolato BONUS riportando parte dell’articolo.

RIFACIMENTO PAVIMENTI: QUALI INTERVENTI RIENTRANO NELLE AGEVOLAZIONI FISCALI?

Il rifacimento della pavimentazione di un edificio esistente suscita spesso parecchi dubbi riguardo alle possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali.

A fare chiarezza sul tema ci pensa l’Agenzia delle Entrate, che definisce quando gli interventi sui pavimenti danno diritto alle agevolazioni e quando non si possono ottenere questi benefici economici. Nel primo caso, per i diversi tipi di agevolazioni previste e le varie casistiche che si possono incontrare, ci si potrebbe addirittura riferire al termine “Bonus Pavimenti”, ma tale definizione non è stata ancora contemplata in alcun modo dal legislatore.

Di seguito tutte le opportunità in breve.

 

INTERVENTO SOGGETTO BENEFICIARIO ALIQUOTA DETRAZIONE
Sostituzione di pavimenti nell’ambito della manutenzione ordinaria Su parti comuni condominiali

50%

Su parti private di singole u.i (* da valutare maggiori dettagli di seguito)

Nessuna o 50%

Sostituzione dei pavimenti a seguito di interventi volti a

garantire un miglioramento energetico

Soggetti IRES e IRPEF, sia nel caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali che su singole u.i.

50%-65%

Sostituzione dei pavimenti a seguito di interventi volti a garantire un miglioramento energetico In edifici a prevalenza residenziale, eseguiti congiuntamente ad interventi che garantiscano il miglioramento di 2 classi energetiche su unità con destinazione d’uso

residenziale

 

110%

Installazione di nuovo sistema di emissione con pannelli radianti (comprese tutte    le         lavorazioni  accessorie) In interventi che prevedano la sostituzione del generatore di calore esistente

50%-65%

Nel caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali che su singole u.i. qualora vi sia complessivamente un duplice salto di classe energetica

110%

Detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie

Le agevolazioni e le detrazioni fiscali nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie sono disciplinate dall’art. 16-bis del Dpr 917-86 (Testo unico delle imposte sui redditi), secondo cui può essere detratto dall’Irpef il 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Si specifica che, la detrazione così detta del bonus ristrutturazione è riservata solo ai soggetti passivi IRPEF. Con la Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) è stata confermato nuovamente l’aliquota maggiorata 50% per la detrazione degli interventi con un importo massimo di spesa per le ristrutturazioni di 96.000

€. Si parla quindi in questo caso di bonus ristrutturazione con detrazione al 50%, all’interno del quale sono compresi anche agli interventi sulle pavimentazioni, ma è necessario distinguere il sia il tipo di intervento edilizio, sia la tipologia di immobile in cui si interviene:

Pavimenti di singole unità immobiliari o condomini: cosa cambia in fatto di agevolazioni

L’intervento di rifacimento della pavimentazione può essere sempre detratto se riguarda le parti comuni di un condominio, anche se rientra nell’ambito della manutenzione ordinaria. Nello specifico il nuovo pavimento deve essere localizzato nella stessa posizione di quello precedente all’interno dell’edificio. La detrazione riguarda queste voci di spesa:

  • Rimozione del pavimento esistente, compreso il sottofondo
  • Realizzazione del nuovo sottofondo
  • Fornitura e posa del nuovo

Si sottolinea inoltre che è possibile portare in detrazione anche gli interventi che riguardano la semplice riparazione dei pavimenti interni, sempre all’interno delle parti comuni del condominio, anche se non si sostituiscono le piastrelle.

Il discorso è diverso per le abitazioni private. In questo caso, infatti, l’intervento di sola manutenzione ordinaria non rientra all’interno delle agevolazioni. Facendo un esempio pratico, la posa di un nuovo parquet in una o più stanze non permette di accedere alla detrazione, in quanto è considerata manutenzione ordinaria.

Cosa è necessario fare quindi in un’abitazione privata per accedere ai benefici fiscali?

 Nelle singole unità immobiliari si può ottenere la detrazione se si agisce sulle pavimentazioni solo se l’intervento costituisce una voce di spesa di un più ampio intervento di ristrutturazione. Il rifacimento del pavimento dunque non basta, ma deve essere associato ad uno o più interventi, per essere ricompreso nella manutenzione ordinaria e/o straordinaria, quali, ad esempio:

  • Rifacimento dell’impianto idraulico del bagno;
  • Demolizione di tramezzi;
  • Realizzazione di nuove pareti divisorie;
  • Spostamento dei servizi

In questo modo si accede agli incentivi nell’ambito del bonus ristrutturazione, potendo quindi detrarre fiscalmente dall’Irpef il 50% del costo dell’intervento complessivo.

DETRAZIONI SUL RISPARMIO ENERGETICO: PAVIMENTI ECOBONUS E SUPERECOBONUS

L’intervento di rifacimento del pavimento, oltre alle detrazioni legate alle ristrutturazioni edilizie, può essere ricondotto alle detrazioni legate al risparmio energetico. Si tratta dell’Ecobonus, ossia un insieme di detrazioni fiscali previste per gli interventi edilizi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Numerose e diversificate sono

le proroghe e le scadenze per i diversi soggetti ed interventi, ad oggi è previsto che edifici monofamiliari e unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari è prevista al 30 giugno 22; mentre per gli edifici plurifamiliari è stabilita al 31 dicembre 2022. Situazione più “particolare” per gli edifici plurifamiliari posseduti da persone fisiche e composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastati o posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per questi soggetti la scadenza è fissata al 30 giugno 2022 (così come le unifamiliari) ma può essere prorogato di ulteriori 6 mesi nel caso in cui i lavori effettuati al termine di giugno corrispondano ad almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le proroghe stabilite con la Legge di Bilancio 2020 però sono vincolate al benestare del parere europeo. Difatti, Il MEF, rispondendo ad un’interrogazione scritta, ha chiarito che la proroga contenuta nella Legge di Bilancio 2021 è subordinata all’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) disciplinata dal Regolamento che ha istituito la Recovery and Resilience Facility (Reg. 241/2021 del 12 febbraio 2021). La decisione elenca le riforme e i progetti di investimento che lo Stato richiedente dovrà implementare, inclusi traguardi, obiettivi e indicatori di risultato e i criteri di verifica del loro raggiungimento, specificando la contribuzione finanziaria accordata. Alla luce di ciò riusciremo ad avere una conferma definitiva entro la fine del mese di luglio.

Con il rifacimento del pavimento si ha diritto all’Ecobonus se l’intervento rientra nella categoria delle strutture opache orizzontali (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006) che contribuiscono al risparmio energetico dell’involucro degli edifici esistenti. L’operazione deve essere collegata dunque ad un progetto di efficientamento energetico, e in questo caso il bonus si traduce in una detrazione che varia tra il 50% e il 65% dell’importo lavori.

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale, inclusi gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa e i fabbricati rurali.

In questo caso non vi sono differenze se l’intervento viene effettuato in un’abitazione privata piuttosto che in uno spazio comune di un condominio, ma è comunque necessario rispettare dei requisiti ben precisi, come vedremo nei paragrafi successivi.

Mi auguro che possa essere stato di interesse per molti vista l’effervescenza con cui si muove il settore edile, rimasto statico oltre che stitico per anni se non addirittura per decenni.

Un saluto.

Zavoratti