Buongiorno a tutti,

Si ritorna al passato.

Si fa largo l’ipotesi della necessità di nuovi correttivi al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che, probabilmente, impatteranno sugli strumenti di allerta, sugli indicatori della crisi, nonché sugli obblighi di segnalazione degli organi societari di controllo o dei creditori pubblici qualificati.

Inoltre, sempre secondo tali correttivi, chi dovesse sottoscrivere un contratto preliminare di acquisto di una casa potrebbe correre il rischio di dover ripagare, se non tutto, almeno buona parte degli acconti già versati, in caso di fallimento del venditore. 

Questo è quanto emerge dalla nuova versione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ancora al vaglio di una commissione di esperti voluta da Marta Cartabia, ministro della Giustizia. 

In sintesi, è uno dei passaggi del nuovo testo che riferisce che cosa potrebbe succedere se, in presenza di un contratto preliminare di vendita immobiliare, l’impresa (il promittente venditore) dovesse chiudere a seguito di un fallimento.  

Nel fallimento potrebbe subentrare un curatore fallimentare. In questo caso, il compratore che ha firmato il preliminare di acquisto mantiene il suo diritto ad avere l’immobile ma dovrà pagare una seconda volta almeno la metà degli acconti versati fino a quel momento. 

 Ma non finisce qui; infatti, l’acquirente che si è impegnato a concludere l’operazione di compravendita avrà anche l’onere di provare di aver già pagato gli acconti. In altre parole se egli non fosse in grado di fornire queste prove allora dovrebbe riversare tutto quanto già versato.  Ma come siamo felici… 

 Quali le ragioni di un simile cambiamento? Come poter giustificare un sostanziale ritorno al passato dove l’acquirente, che spesso non ha strumenti per valutare la serietà patrimoniale del venditore, si troverebbe beffato e mazziato?

Secondo la relazione che accompagna il testo del nuovo Codice, in questo modo, si cerca di «bilanciare l’esigenza di tutela del promissario acquirente con la salvaguardia dell’interesse dei creditori». Siccome spesso, il curatore fallimentare trova le casse vuote, allora cerca di rifarsi sugli acquirenti sprovveduti coinvolgendo in una parte di rischio del fallimento, proprio questi ultimi.

Cosa pensare di questa operazione? Di certo nulla di buono, convinto come sono, che moltissimi giovani, alla loro prima esperienza immobiliare, anche incentivati da operazioni facilitate dalle ultime agevolazioni introdotte nel nostro ordinamento, potrebbero trovarsi con le “pezze al culo” per usare un idioma colorito (e me ne scuso) ma efficace.

Spero che la ministra Cartabia non si faccia abbindolare da evoluzioni giuridiche che nulla hanno di evoluto se non la capacità, degli inventori, di scoprire sempre nuove formule per beffare il povero cittadino.

Un saluto.

Zavoratti