Buongiorno a tutti,

in questo periodo di difficoltà, non solamente economica, qualunque sostegno può alleviare la sofferenza che stiamo vivendo. Interessante è quindi conoscere il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) che è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 e che all’articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo sono:

  • La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 ha esteso da 9 a 24 mesi, ovvero fino all’8 aprile 2022, la deroga introdotta con il decreto legge 23/2020, che ammette ai benefici del fondo anche i contratti di mutuo in ammortamento da meno di un anno. E’ stata inoltre prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di sospensione dei mutui.

COME FARE DOMANDA?

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato anche da Consap Spa (società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo) oltre che in questa pagina.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo fondosospensionemutui@consap.it

SOSPENSIONE DEL MUTUO NEL CORSO DELL’EMERGENZA COVID-19

In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/20020 (il cosiddetto “Cura Italia”) successivamente convertito in legge 27/2020, e dall’art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata, fino al 17 dicembre 2020, alle seguenti categorie di beneficiari:

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • I lavoratori autonomi e liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
  • I titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 euro.
  • I titolari di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Fondo di garanzia per i mutui prima casa).

Allo stesso tempo, per l’accesso al Fondo non è stata richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché in regola con il pagamento delle rate degli ultimi 3 mesi.

In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è stato possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi.

A decorrere dal giorno 18 dicembre 2020, e fino ad eventuali nuove proroghe, le deroghe previste per l’emergenza Covid-19 non sono più contemplate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Consap.

Un saluto.

Luc

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/04/DECRETO-LIQUIDITA-8-aprile-2020-n.-23.pdf

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/04/DECRETO-LEGGE-17-marzo-2020-n-18-Cura-Italia.pdf