Buongiorno a tutti,
torno sull’argomento SISMABONUS perchè questo tipo di agevolazione si è prestato e continua a prestarsi a qualche ambiguità che forse è opportuno chiarire.  Lo fa splendidamente Rita Friscolanti nell’articolo riportato nel sito on line di IPSOA e dal quale recupero alcune informazioni.
Oramai è chiaro che per interventi di adozione di misure antisismiche, oltre al super sismabonus 110%, è possibile fruire, fino al 31 dicembre 2021, del sisma bonus ordinario, almeno per gli immobili in zone 1, 2 e 3.  La detrazione fiscale va da un minimo del 50 fino all’85% a seconda se si interviene su un edificio singolo o un condominio e del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori. L’importo massimo di spesa per cui è possibile fruire dell’agevolazione è di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Ora vediamo quanto potrà essere il risparmio.  La presenza di entrambe le agevolazioni ha reso i cittadini un po’ confusi … vediamo il sisma bonus ordinario (quello già presente prima del SISMABONUS 110%)

QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI?

Il sismabonus ordinario (di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013) può essere usufruito sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico. La detrazione spetta anche a soggetti diversi ma che in questa sede non interessano: IST. AUTONOMO CASE POPOLARI/ATER, ecc. COOPERATIVE, altri …

IN CHE COSA CONSISTE IL SISMABONUS?

Per gli interventi autorizzati a partire dal 1° gennaio 2017, e realizzati su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, prendendo a riferimento l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

risultano ammesse all’agevolazione le spese riferite:

  • all’esecuzione di interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e devono comprendere interi edifici e, qualora riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • alla redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili da parte dei professionisti.

Occorre però ricordare che la valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Il fabbricato deve essere classificato, prima e dopo l’intervento, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, da ultimo modificato con decreto n. 329 del 6 agosto 2020 (il documento definisce 8 classi di rischio, con rischio crescente dalla lettera A+ alla lettera G).

QUALI DETRAZIONI POSSIBILI?

La detrazione è variabile in funzione del tipo di intervento ed è pari al 50% della spesa, nel caso di interventi di adozione di misure antisismiche che non comportano una variazione di classe di rischio dell’edificio.

L’importo massimo di spesa ai fini dell’agevolazione è di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. 

Se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, la percentuale di detrazione è elevata:

  • al 70% della spesa sostenuta, in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore; 
  • all’80% della spesa sostenuta, in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori. 

L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, anche in questo caso, è pari a 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascuno anno. 

Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali la detrazione dall’imposta spetta: 

  • nella misura del 75% della spesa sostenuta, se dall’intervento deriva il passaggio a una classe di rischio inferiore; 
  • nella misura del 80% della spesa sostenuta, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. 

Per tali interventi, la detrazione fiscale si calcola su una spesa massima di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. 

COME SI CALCOLA IL RISPARMIO?

Non azzardo a formulare conti di questa natura e pertanto prendo a prestito quelli fatti da RITA FRISCOLANTI e già pubblicati sul sito on line di IPSOA:

Si supponga che nel 2021 un contribuente effettui un intervento di miglioramento sismico con passaggio a una classe di rischio inferiore, per un importo lavori di 73.000 euro. 

In questo caso, dato che si ha il caso di passaggio a una classe di rischio inferiore la detrazione spetta nella misura del 70% e, poiché la spesa sostenuta non supera il limite massimo annuo di spesa per immobile ammesso a detrazione (96.000 euro), va calcolata sulla spesa sostenuta (73.000 euro). La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 51.100 euro (73.000×70%). 

Costo totale intervento

Detrazione spettante

% di risparmio

73.000 euro

51.100 euro

70%

IPOTESI IMPORTO LAVORI > DI 96.000 EURO 

Si supponga che nel 2021 un contribuente effettui un intervento di miglioramento sismico con passaggio a due classi di rischio inferiori, per un importo lavori di 125.000 euro. 

In questo caso, dato che si ha il caso di passaggio a due classi di rischio inferiori la detrazione spetta nella misura dell’80% e, poiché la spesa detraibile supera il limite massimo annuo di spesa annuo previsto (96.000 euro), la detrazione deve essere calcolata comunque su 96.000 euro. La detrazione fiscale complessivamente spettante ammonta quindi a 76.800 euro (96.000×80%). 

 

Costo totale intervento

Detrazione spettante

% di risparmio

125.000 euro

76.800 euro

61,44%

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/04/all-1criteri-1.pdf

 Un saluto.

Luc