Buongiorno a tutti,

il tema della responsabilità civile degli amministratori è assai delicato e di portata impressionante.  Oltretutto è praticamente sconosciuto alla quasi totalità degli intermediari. Come formatore assicurativo e come ex intermediario mi viene continuamente richiesto da ex colleghi intermediari, di riferire esempi da usare commercialmente nella trattativa, per convincere il cliente a sottoscrivere una copertura D&O (Direct & Officer). Non c’è nulla di peggio di proporre, in una trattativa, uno specifico esempio a cui rimandare per sottolineare l’importanza fondamentale della tutela di quel rischio o di quella copertura assicurativa. Nove volte su dieci l’interlocutore ci risponderà che, a lui, o nella sua azienda, quel caso non potrà mai accadere. E a rigor di logica, quell’imprenditore avrà pure ragione:  quel caso non gli capiterà mai! Questo non fa assolutamente venir meno l’importanza di avere una tutela per il rischio trattato, dimostra solamente l’insipienza dell’intermediario che per non voler studiare la materia, approfondire la casistica, introiettare un processo cognitivo che lo porti ad elaborare una proposta adeguata, cerca la scappatoia della “casistica”: appunto, per insipienza.

La casistica si può e deve essere affrontata in rarissimi casi; meglio, se a sottoporre “un caso” è il nostro interlocutore.  Quest’ultima ipotesi, però, è proprio quella che l’intermediario vuole evitare per il timore di non saper rispondere.

Questa doverosa premessa trae origine dal fatto che desidero proporre proprio “un caso” che riguarda la responsabilità civile degli amministratori;  caso che sconsiglierei di portare come esempio, se non prima elaborato dall’intermediario. In caso contrario, l’effetto sarà esattamente opposto a quanto sperato.

Lo spunto viene da un interessantissimo articolo firmato da Dario Ferrara e apparso sulla NL di ieri di ASSINEWS la rivista (anche on line) di ASSINFORM casa editrice con la quale mi onoro di collaborare.  Occorre ricordare, tuttavia, che per la lettura intera dell’articolo dal portale ASSINEWS è indispensabile essere abbonati, altrimenti si può leggere solamente una piccola parte dell’articolo.

Dario Ferrara presenta e commenta l’ordinanza 24725/21 del 14 settembre emessa dalla prima sezione civile della Cassazione. Caso interessantissimo che vede una banca responsabile per il fallimento di una società. L’aspetto apparentemente paradossale deve essere rintracciato nel fatto che la banca ha finanziato una azienda in palese difficoltà e, invece che negare il finanziamento come qualunque commercialista appena laureato dovrebbe consigliare, la banca finanziando una società in crisi, ha alimentato ed aggravato, nella sostanza, il dissesto della società stessa, conducendola al fallimento.

La curatela può, quindi, intraprendere una azione contro l’istituto individuando nell’azione di finanziamento il mantenimento dei contratti in corso con conseguente diminuzione del patrimonio della società fallita! Di tutta evidenza il pregiudizio patito dalla totalità dei creditori per la perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740.

E il gioco è fatto!

Fossi ancora un intermediario, mi precipiterei in tutte le aziende, per “costringerle” ad una copertura a tutela della responsabilità civile degli amministratori.  E’ solamente questione di tempo ma oramai la strada è segnata; in caso di dissesto (e non solo) verranno messe sotto la lente di ingrandimento tutte le azioni degli amministratori per poter (almeno in linea teorica) provare ad attingere al loro patrimonio nell’ipotesi venga individuata una qualche loro responsabilità diretta.  A tutti gli intermediari, e non solo, consiglio la lettura per intero dell’articolo di Ferrara su ASSINEWS e per i più interessati anche la sentenza della Cassazione il cui link trovate in calce.

Per il resto, meditate colleghi, meditate …

Un saluto.

Zavoratti

 

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/10/Cassazione-24725-2021-BANCA-DEVE-PAGARE.pdf