Buongiorno a tutti,

pare proprio che il rottame parcheggiato in garage in attesa di demolizione, debba essere assicurato! Così è secondo la Corte di Giustizia EU (Cgue) per la quale permane l’obbligo di assicurare un veicolo anche quando lo stesso è inidoneo a circolare e viene parcheggiato in area privata in attesa, appunto, di demolizione.

Con sentenza del 29 aprile 2021 (il link è in calce) emessa in relazione alla causa C-383/19, la Cgue ci chiarisce le ragioni per cui l’esonero dall’assicurazione civile obbligatoria è ammesso solo per i veicoli che vengono ritirati regolarmente dalla circolazione.

Vediamo il caso verificatosi in Polonia 

Il distretto di Ostrów diventa proprietario di un veicolo immatricolato il 7 febbraio 2018 a seguito di confisca. Il distretto assicura il veicolo da lunedì 23 aprile 2018. Il veicolo, in pessime condizioni, viene disposto per la rottamazione a seguito di perizia e viene consegnato a un centro di demolizione che ne attesta la radiazione in data 22 giugno 2018.

Interviene il Fondo di Garanzia che accerta che il veicolo non era stato assicurato fino alla data del 22 aprile 2018 e per questo motivo viene comminata una sanzione di 933 euro per non aver adempiuto all’obbligo di assicurazione.

Viene presentato ricorso dal distretto allo scopo affermare il principio che il Distretto non aveva l’obbligo di stipulare l’assicurazione sulla base di due ordini di ragioni:

  • La prima di natura strettamente burocratica; l’ordine di confisca è del 20 aprile e pertanto il Distretto fino a tale data non si riteneva responsabile;
  • La seconda, invece, perché per tutto il periodo il veicolo “si trovava in un parcheggio custodito non era idoneo a circolare, di conseguenza nessun danno poteva essere causato dalla sua circolazione.”

Nella sentenza di rinvio, si leggono le riflessioni del Giudice: “In tale contesto, esso (ossia il giudice del rinvio) si pone la questione se l’obbligo di concludere un contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli possa essere escluso quando il veicolo in questione è immobilizzato su un terreno privato, è diventato proprietà di un ente territoriale in forza di una decisione giudiziaria definitiva, non è idoneo alla circolazione ed è destinato alla demolizione per decisione del suo proprietario.”

La risposta della Cgue avviene attraverso la sentenza del 29 aprile 2021 che dispone l’obbligo di assicurazione del veicolo partendo dalla interpretazione dell’art. 3 comma 1 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale stabilisce che “dev’essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile.” Le ragioni di questa interpretazione traggono origine da:

  • La nozione di – veicolo – è oggettiva e non è condizionata dall’uso che ne viene fatto o che ne può essere fatto.
  • L’obbligo di assicurazione non è collegato all’utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto né al fatto che lo stesso abbia già causato danni.
  • La sola intenzione di far demolire il mezzo non esonera il titolare dall’obbligo di assicurarlo.
  • L’assicurazione obbligatoria ha lo scopo di tutelare le vittime di incidenti stradali; l’esistenza di organismi che possono sopperire alla mancata assicurazione non fa venire meno tale obbligo. L’esistenza di tali organismi deve essere considerata una extrema ratio e non invece “come attuazione di un sistema di garanzia dell’assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli al di fuori di tali casi.”

Consiglio la lettura della sentenza per ragioni diverse dalla natura del caso sebbene, a giudizio di chi scrive, la Cgue avrebbe fatto bene a respingere un simile ricorso. Abbiamo idea di quanto costi la gestione di un simile organismo all’Unione Europea?  Ma veramente abbiamo pensato, al momento della loro costituzione ed insediamento, che avremmo impiegato le migliori menti giuridiche, a disquisire se era o meno obbligatoria l’assicurazione di un “rottame” parcheggiato in area privata? Certo, se un simile caso avesse una frequenza tale da diventare un problema di carattere sociale, allora credo che l’investimento per la creazione e gestione della Corte di Giustizia europea sarebbe giustificato … ma in questo caso …

 

Zavoratti

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/05/allegato_41794_1-Corte-Giustizia-EU.pdf