Buongiorno a tutti,

le temperature si sono abbassate; l’autunno ha bussato e ci ha mostrato le prime pagine di un libro la cui lettura durerà parecchi mesi; nel percorso che ci accingiamo ad intraprendere, auguriamoci di non incontrare eventi dannosi; la nuova stagione, tuttavia, può rappresentare anche un momento di notevole svago e recupero di un equilibrio psicofisico.  Penso agli sport invernali che attraggono una quantità sempre maggiore di persone. Persone non sempre preparate a vivere il momento di distrazione in modo consapevole e civile. Sempre più spesso la montagna invernale è la cartina di tornasole di una civiltà votata alla rincorsa di “miti” e non di “mete”. Tant’è….

Ad ogni buon conto, dal prossimo anno dovremo fare i conti con il D.Lgs. 28/02/2021, n. 40 – ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI. Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68. In vigore dal 3 aprile 2021.

Ho ritenuto utile, anche su consiglio di un amico che ringrazio, di evidenziare gli elementi del citato decreto che dovrebbero interessare gli amanti della montagna in inverno.  Si tratta di poche e chiare regole di comportamento che dovranno essere seguite e la cui violazione potrebbe comportare una importante serie di sanzioni. Da qui, l’interesse anche per l’intermediario assicurativo.  Ecco cosa dice il decreto in materia:

Art. 2. Definizioni

Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

  1. aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli  sport sulla neve;
  2. Comitato olimpico nazionale italiano: l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
  3. Federazione sportiva nazionale: l’organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
  4. pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;
  5. piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;
  6. piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;
  7. piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;
  8. pista di collegamento: tracciato che consente l’agevole trasferimento degli sciatori all’interno dell’area sciabile;
  9. sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;
  10. sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l’ausilio di sci;
  11. sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;
  12. sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;
  13. slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;
  14. slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;
  15. snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un’anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;
  16. snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross;
  17. telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.

Art. 23. Omissione di soccorso

  1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l’assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 24. Transito e risalita

  1. E’ vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.
  2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 25, comma 3.
  3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
  4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

Art. 26. Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche

  1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
  2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
  3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
  4. Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Art. 27. Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori

  1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell’articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

Art. 28. Concorso di responsabilità

  1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

Art. 30. Assicurazione obbligatoria

  1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E’ fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Art. 39. Snowboard, telemark e altre pratiche sportive

  1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa

Tra gli obblighi che il decreto impone, francamente mi concentrerei su:

  • 27 nel quale si richiede una “… elevata capacità fisica e tecnica”;
  • 28 sostanzialmente si attua l’art. 2054 c.c. (concorso di colpa)
  • 30 obbligo della copertura assicurativa di responsabilità civile terzi

Gli intermediari assicurativi e gli utenti, ora sono avvisati!

Un saluto.

Zavoratti