Buongiorno a tutti,

dal momento che non ci sono stati emendamenti alla Camera per la nuova legge di Bilancio, allora è già possibile fornire un quadro complessivo delle misure che, da oggi pomeriggio, usciranno in via definitiva.

Nuovo calendario per il superbonus 110%, conferma per tutto il 2022 del bonus facciate, ma con aliquota ridotta al 60%, stabilizzazione fino al 2024 di tutti gli altri bonus “minori”. Sono alcune delle misure agevolative previste dalla legge di Bilancio 2022.

Domani si avrà il testo completo della manovra che proverò a pubblicare per il 1° gennaio 2022.

Novità per il superbonus 110%

In tema di bonus edilizi, la legge di Bilancio porta diverse novità per il superbonus 110%.

In primo luogo, cambia il calendario del superbonus (art. 1, comma 28, lettere a-e, lettere g-l). In particolare, ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione viene prorogata:

  • fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
  • fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;
  • fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: il superbonus spetta per le spese sostenute.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).

Il comma 43 chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del superbonus.

Bonus facciate

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60% (art. 1, comma 39).

Proroga bonus edilizi “minori”

Vengono prorogati invece fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “minori” (art. 1, commi 37, 38):

  • la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizianella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
  • l’ecobonus“ordinario” al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
  • il sisma bonus“ordinario” (anche acquisti) al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013);
  • il bonus mobiliper l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
  • il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

Sconto in fattura/cessione del credito e controlli

Vengono prorogate le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito (art. 1, comma 29):

  • per gli anni 2022, 2023e 2024 per eco e sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
  • fino al 31 dicembre 2025per il superbonus.

Il comma 29 – riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) – conferma, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus facciate.

Viene precisato che spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Il comma 30 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio, mentre i commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Altri bonus “casa”

Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, comma 713).

Il bonus – istituito dall’art. 1, commi 1087-1089 della legge di Bilancio 2021 – è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.

Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Credito d’imposta impianti fonti rinnovabili

Al comma 812 viene istituito un credito d’imposta, ai fini dell’IRPEF, per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze a definire le modalità attuative.

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 3 milioni di euro per il 2022.

Rimangono inalterate tutte le perplessità già espresse alcuni giorni fa in ordine al rinnovo del superbonus 110%. La mancata attuazione di regole da parte del Governo tese a limitare le distorsioni del mercato, rese così bene da Antonio Cipolletta in un articolo di oggi apparso sul quotidiano DOMANI, potrebbero rendere del tutto inapplicabili le agevolazioni.

Staremo a vedere.

Un saluto

ZAVORATTI