Buongiorno a tutti,

come preannunciato la scorsa settimana, fornisco alcuni dettagli sulla Legge di bilancio per l’anno 2022 così come uscita dalla Camera dei Deputati giovedì 30 dicembre 2021 e pubblicata in GU il giorno 31. Come al solito, in calce, troverete il testo dell’intera manovra. Di seguito, invece, alcuni tra i punti più rilevanti della manovra prelevati dal sito on-line dell’Agenzia delle Entrate e che riguardano prevalentemente i “bonus”.

Tassazione Irpef
Allo scopo di ridurre la pressione fiscale sui redditi delle persone fisiche, vengono apportate numerose variazioni agli articoli 11 e 13 del Tuir (Dpr 917/1986) e al Dl 3/2020: sono riorganizzati gli scaglioni e le aliquote di tassazione, ora ridotte a quattro (23, 25, 35 e 43%), rimodulate le detrazioni per tipologia di reddito posseduto, modificata la disciplina relativa al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati (“bonus 100 euro”). Un decreto Mef, entro marzo 2022, definirà gli importi riconosciuti a ciascuna delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per compensare la riduzione del gettito della compartecipazione Irpef.

Addizionali all’Irpef 2022
Per consentire agli enti competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini: le regioni avranno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare nella Gazzetta Ufficiale l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale (il termine ordinario era il 31 dicembre 2021); le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico delle Finanze, entro il 13 maggio 2022, anziché entro il 31 gennaio; i comuni dovranno modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Esclusione dall’Irap
Dal 2022 (più precisamente, dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022), le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per ristorare le regioni e le province autonome delle conseguenti minori entrate, è istituito un apposito fondo, con dotazione annua di oltre 192 milioni di euro.

Servizio nazionale della riscossione
Per maggiormente efficientare l’attività di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione, le relative funzioni di indirizzo operativo e controllo sono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. Cambia anche il sistema di remunerazione del servizio: dal 1° gennaio 2022, il costo graverà prevalentemente sul bilancio dello Stato; in ogni caso, a carico del debitore resterà una quota, che sarà fissata tramite un decreto ministeriale, correlata alla notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione e all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, quali pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.

Potenziamento dei piani individuali di risparmio
Innalzati i limiti di investimento applicabili ai Pir costituiti fino al 31 dicembre 2019: l’annuale passa da 30mila a 40mila euro, quello complessivo da 150mila a 200mila euro. Invece, per i Pir costituiti dal 1° gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, viene stabilita l’esclusione dei vincoli secondo cui ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo Pir “ordinario” e di un solo “nuovo Pir” e ciascun Pir non può avere più di un titolare.

Superbonus
Tante le modifiche alla disciplina della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (“interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente (“interventi trainati”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici:
– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
– per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
– per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
– la proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”
– il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
– per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022
– per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato articolo 119 del “decreto Rilancio” spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.

Cessione del credito o sconto in fattura
Estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione. Per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è estesa fino all’anno 2024, compreso il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, e la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche (comma 42); fanno eccezione il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus), che restano fuori dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi; ne sono esclusi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischio (si tratta della norma già contenuta nell’articolo 2 del Dl 157/2021, ora abrogato – vedi “Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in Gazzetta”).

Controlli dell’Agenzia delle entrate
Riproposti i contenuti dell’articolo 3 dell’abrogato Dl 157/2021 sui poteri dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura e cessione del credito nonché sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19 (vedi “Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in Gazzetta”)

Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili
Prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni:
– per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario del 50 o 65% a seconda del tipo di lavoro ed “ecobonus parti comuni” del 70-75% ovvero dell’80-85% in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico)
– per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” del 50% su una spesa massima di 98mila euro per unità immobiliare)
– per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma bonus” in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70-80%, 75-85%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici)
– per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (“bonus mobili” del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024).

Bonus verde
Prorogata fino al 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite annuale di 5mila euro ad appartamento, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili. Spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, nel tetto di 5mila euro per unità abitativa.

Bonus facciate
Estesa al 2022 la detrazione, ridotta però dal 90 al 60%, per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Prima casa under 36
Estese a tutto il 2022, quindi per ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2022, le agevolazioni fiscali previste dal “decreto Sostegni bis” per l’acquisto della “prima casa” da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. I benefici consistono nell’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali ovvero, in caso di operazione soggetta a Iva, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo versato in relazione all’acquisto; il bonus può essere sfruttato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure può essere utilizzato in compensazione tramite F24. Inoltre, i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina di favore per gli under 36 sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente prevista per la “prima casa”.

Bonus affitto per i giovani
Modificata e rafforzata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani (articolo 16, comma 1-ter, Tuir): l’età massima per fruirne sale dai 30 ai 31 anni non compiuti; il bonus spetta anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa; l’immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso; il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale, non più tre; la detrazione è di 991,60 euro (come prevedeva anche la norma sostituita) ovvero, se superiore, è pari al 20% dell’importo del canone, comunque non oltre 2mila euro. Confermati gli altri requisiti: va stipulato un contratto a canone concordato; deve trattarsi di immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui il giovane è affidato; bisogna avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Bonus Tv
Stanziate nuove risorse (68 milioni di euro per il 2022) per finanziare i contributi per l’acquisto di un televisore o di un decoder adatto alla ricezione del digitale terrestre di nuova generazione. Istituito un canale privilegiato per chi ha almeno 70 anni e pensione non superiore a 20mila euro annui: potrà ricevere il decoder idoneo direttamente a casa.

Caro bollette
Adottate più misure per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle fatture relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022: gli oneri generali di sistema sono azzerati per le utenze elettriche domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e ridotti per le restanti utenze elettriche; l’Iva sul gas naturale scende al 5% indistintamente per tutte le utenze, sia per usi civili sia per usi industriali; gli oneri di sistema per il gas naturale sono ridotti per tutte le utenze, domestiche e non; è potenziato il bonus per i clienti domestici in condizione economica svantaggiata e per quelli in gravi condizioni di salute; in caso di mancato pagamento delle bollette della luce e del gas emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi.

Cancellazione del cashback
Dopo la sospensione decretata per il secondo semestre 2021, è definitivamente abolito, in anticipo rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2022, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.

Bonus acqua potabile
Prorogato al 2023 il credito introdotto, per il biennio 2021-2022, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano. È pari al 50% delle spese sostenute nel limite, per le persone fisiche non esercenti attività economica, di mille euro per immobile e, per gli altri soggetti, di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale (vedi “Bonus acqua potabile: le regole per lo sconto del 50 per cento”).

Cartelle di pagamento
In continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione.

Anche per il prossimo anno, anzi triennio, la legge di bilancio è stata varata;  ora si tratterà di trovare il modo migliore per applicarla; e qui le cose sono un po’ più complicate …

Un saluto.

Zavoratti

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