Buongiorno a tutti,

oggi si parla di INFORTUNIO SUL LAVORO; se ne sente parlare in continuazione ma temo che non sempre si percepisca esattamente e fino in fondo il “concetto” di  “infortunio sul lavoro” e, soprattutto, quali sono le conseguenze per il datore di lavoro ed i diritti per il lavoratore infortunato.

Occorre però una breve ma fondamentale premessa: quanto riportato di seguito non esaurisce nel modo più assoluto il tema in esame; le prestazioni previste dall’INAIL in ipotesi di infortunio sul lavoro sono molte e diverse; in questo caso ci si occupa esclusivamente dell’aspetto più classico del fenomeno ovvero: cosa si intende per infortunio? Quali sono le prestazioni di maggior rilievo per l’infortunato?  Va da se, pertanto, che il tema dovrà ricevere approfondimenti diversi che cercherò di soddisfare nel tempo.  Capitolo a parte verrà riservato alle MALATTIE PROFESSIONALI che tanto rilievo assumono in questo periodo.

COSA SI INTENDE PER INFORTUNIO SUL LAVORO?

L’assicurazione obbligatoria Inail copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

La causa violenta è un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, una causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

L’occasione di lavoro è un concetto diverso rispetto alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”. Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:

  • elementi dell’apparato produttivo
  • situazioni e fattori propri del lavoratore
  • situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Sono tutelabili anche gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta (imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanza possono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo, sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunque riconducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

Sono esclusi invece dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso. Tali infortuni si definiscono anche la conseguenza del “rischio elettivo” per riconoscere il quale, è opportuno ripercorrere l’orientamento della Corte di Cassazione ricordato nella ordinanza n. 8988/2020 dove viene ricordato il costante orientamento sui principi con cui valutare, se e in che misura, la vittima di un infortunio sul lavoro possa ritenersi responsabile, in tutto od in parte, del danno sofferto.

Detti principi possono essere riassunti come segue:

“La vittima di un infortunio sul lavoro può ritenersi responsabile esclusiva dell’accaduto solo in un caso: quando il lavoratore abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute ….”. Il datore di lavoro, infatti, risponde dei rischi professionali propri (e cioè insiti nello svolgimento dell’attività lavorativa) e di quelli impropri (e cioè derivanti da attività connesse a quella lavorativa), ma non di quelli totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.

Se il rischio cui si espone il lavoratore è privo di connessione con l’attività professionale, ed il lavoratore sia venuto a trovarsi esposto ad esso per scelta volontaria, arbitraria e diretta a soddisfare impulsi personali, quello non sarà più un “rischio lavorativo”, ma diviene un “rischio elettivo”, cioè creato dal prestatore d’opera a prescindere dalle esigenze della lavorazione, e quindi non meritevole della tutela risarcitoria od assicurativa ……”.

In conclusione, si è in presenza del rischio elettivo quando sussistono tre elementi:

“a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;

  1. b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
  2. c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa…. … Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l’infortunio, e la responsabilità datoriale viene meno per mancanza dell’elemento causale.”

E ora passiamo alle prestazioni dovute al lavoratore dall’INAIL: per primo analizziamo l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

È una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale – che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa – a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.

L’Inail eroga l’indennità giornaliera nella misura del:

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Due sono gli elementi caratterizzanti:

  1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.
  2. a differenza delle polizze infortuni tradizionali, l’infortunio sul lavoro non ha un limite temporale; l’INAIL eroga le proprie prestazioni fino a guarigione avvenuta.

In caso di ricovero dell’assicurato in un istituto di cura, l’Inail può ridurre di un terzo l’importo della indennità al lavoratore senza familiari a carico.

L’indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l’evento. Per alcune categorie di lavoratori il calcolo viene effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, salvo i casi di retribuzione più favorevole stabiliti a livello provinciale dal contratto collettivo in base alla qualifica di assunzione del lavoratore.

L’indennità è soggetta a tassazione Irpef. La trattenuta viene effettuata dall’Inail che rilascia all’assicurato la relativa certificazione fiscale.

Indennizzo in capitale per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico)

È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni e per le malattie professionali, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 12 luglio 2000, in una unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000.
La legge di stabilità 2016, ha introdotto, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, a seguito della revisione delle tariffe dei premi assicurativi, è in vigore per il triennio 2019-2021 la “Nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale” (determina del Presidente n. 2 del 9 gennaio 2019, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto n. 45 del 23 aprile 2019).

Gli infortunati e i tecnopatici dichiarati guariti con postumi inferiori al 6% (senza alcun indennizzo) o con postumi dal 6% al 15% (con indennizzo in capitale) possono richiedere l’aggravamento del grado di menomazione entro 10 anni dalla data dell’infortunio e 15 anni dalla data di denuncia della malattia professionale.

Indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali

È una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta per gli infortuni e per le malattie professionali, per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%. Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L’indennizzo erogato viene stabilito in relazione al grado, valutato sulla base della  ”Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000, che include circa 400 voci e consente di valutare menomazioni precedentemente non considerate, quali, ad esempio, il danno estetico o quello all’apparato riproduttivo.

L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:

  • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000
  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m..

Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione dei relativi importi.

La quota di rendita per le conseguenze patrimoniali della menomazione è rivalutata, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, con decreto ministeriale sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

L’importo di detta quota è aumentato in presenza di coniuge e figli, nei soli casi previsti dalla legge, del 5% per ciascuno di questi.

La rendita è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale; la revisione può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
Solo per il lavoratore agricolo è previsto il riscatto in misura totale o parziale:

  • per intero, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, il grado di menomazione risulti pari o superiore al 35%, e i postumi non siano suscettibili di modificazioni
  • in misura non superiore alla metà dell’indennizzo, se trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, a specifiche condizioni, e per investimenti e miglioramenti della propria attività, e i postumi siano suscettibili di modificazioni.

Nel prossimo step, verranno esposte le altre prestazioni offerte dall’INAIL e, soprattutto, le conseguenze per il Datore di Lavoro in conseguenza di infortunio determinato da sua responsabilità o da responsabilità di un suo dipendente o addetto.

Un saluto.
Luc