Buongiorno a tutti,

Con decorrenza 1° luglio 2020, vengono rivalutati gli importi delle prestazioni economiche a titolo di danno biologico nella misura dello 0,5%. La rivalutazione interessa la prestazione erogata dall’INAIL, tecnicamente chiamata indennizzo, che può essere in forma di capitale (una tantum) per gli indennizzi dal 6 al 15% o in forma di rendita (somma periodica) per gli indennizzi superiori al 15% per la quota di danno biologico, in base al grado di menomazione dell’integrità psicofisica del lavoratore che va a ristorare.

La rivalutazione è stata illustrata dall’INAIL, con la circolare n. 14 del 18 maggio 2021, che recepisce il D.M. n. 60 del 25 marzo 2021 e che trovate in calce.

La predetta rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti.

In relazione all’ambito di applicazione, la rivalutazione degli indennizzi del danno biologico riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020.

In particolare:

  • per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2020, l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2019. I predetti importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di luglio 2021;
  • per gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2020.

Nello specifico:

  • per gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020, relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2020, l’incremento si applica sull’importo complessivo in base alla precedente tabella di indennizzo del danno biologico (decreto ministeriale 12 luglio 2000), maggiorato della percentuale del 16,25% relativa ai precedenti aumenti straordinari nonché all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2019;
  • per gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2020 relativi a eventi lesivi dal 1° gennaio 2020, l’incremento si applica sull’importo del valore capitale corrispondente al grado di menomazione dell’integrità psicofisica e all’età dell’infortunato/tecnopatico, comprensivo di aumenti straordinari, nonché all’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2019.

Un saluto.

 

Zavoratti

 

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/05/INAIL-CIRCOLARE-N.-14-DEL-18-MAGGIO-2021-PDF.pdf