Buongiorno a tutti,

Parlando di “Danno differenziale”: Chi ne ha diritto? perché ne ha diritto? in cosa consiste?

CHI NE HA DIRITTO? 

Il lavoratore che possa dimostrare di aver subito un infortunio sul lavoro (o malattia professionale) determinato da responsabilità di qualcuno; in altre parole, che sia la conseguenza di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da persona di cui egli debba rispondere o da un terzo.

PERCHE’ NE HA DIRITTO? 

La risposta a questo quesito è più semplice di quella precedente e anche delle prossime; il lavoratore infortunato (o a seguito di malattia professionale) che abbia dimostrato di aver subito un infortunio/malattia, per responsabilità di qualcuno, ha diritto ad avere un risarcimento completo, per tale intendendo il risarcimento riconosciuto ai sensi di legge ovvero ancora, che gli deriva dal Codice Civile e dalla Costituzione. L’indennizzo Inail, invece, risponde a ragioni di carattere sociale e persegue lo scopo di garantire mezzi di sostentamento adeguati al lavoratore che abbia subito un infortunio o che si trovi in malattia.

Ma il lavoratore infortunato, non percepisce una liquidazione (capitale o rendita) da parte dell’INAIL?

Si certo, percepirà un importo capitale al solo titolo di danno biologico per le IP pari o superiori al 6% ma inferiori al 15%; una rendita a titolo di “danno patrimoniale” per le IP pari o superiori al 15% e sempreché l’infortunio non rientri nel novero del cosiddetto “rischio elettivo” (escluso dalla copertura INAIL) e comunque, la liquidazione da parte dell’INAIL ha limiti ben precisi, almeno per quanto attiene all’Invalidità Permanente:

  • Il   6% a titolo di Danno Biologico
  • Il 15% a titolo di Danno Patrimoniale

Ma possiamo anche porci qualche altro quesito per comprendere le ragioni del diritto al “danno differenziale” come, ad esempio:

  • A chi compete l’onere di risarcire la franchigia INAIL a titolo di Danno Biologico?
  • A chi compete l’onere di risarcire la franchigia INAIL a titolo di Danno Patrimoniale?
  • A chi compete l’onere di risarcire il “danno morale” non rientrante nelle prestazioni INAIL?
  • A chi compete l’onere di risarcire il “danno esistenziale” non rientrante nelle prestazioni INAIL?
  • A chi compete l’onere di risarcire l’eventuale ulteriore “danno patrimoniale”?

Il quesito ha una unica risposta, che non ammette repliche: il responsabile del danno e, per esso, il Datore di Lavoro!

Le ragioni delle diverse fonti del diritto, le vedremo in una seconda occasione.

IN CHE COSA CONSISTE IL DANNO DIFFERENZIALE? 

La lesione all’integrità psicofisica conseguente ad un fatto illecito, determina l’obbligo di colui che lo ha commesso al risarcimento del danno.  Danno che deve essere risarcito per intero ed il cui ammontare anche se non sempre agevole è ormai frutto di una mole tale di giurisprudenza, consuetudini, Tabelle di riferimento, tutte difficilmente contestabili.

Una parte di questo danno verrà risarcito dall’INAIL con formule e TABELLE ben organizzate che non destano alcuna preoccupazione.

La parte rimanente, ovvero la parte di danno che dal TUTTO (intero) residua dopo aver sottratto la parte liquidata dall’INAIL, si chiama: DANNO DIFFERENZIALE. Che cosa ricomprenda il “danno differenziale” è già stato elencato sopra anche se qualche precisazione occorre però farla, almeno per i non addetti ai lavori. Qualche esempio:

  1. se l’INAIL liquida il danno biologico per le IP >6%, il lavoratore ha ottenuto tutto il “DANNO BIOLOGICO” che gli spetta civilisticamente? e analogamente,
  2. se l’INAIL liquida il danno patrimoniale per le IP >15%, il lavoratore ha ottenuto tutto il “DANNO PATRIMONIALE” che gli spetta civilisticamente?

La risposta è NO ad entrambi i quesiti; la liquidazione INAIL non esaurisce i diritti del lavoratore che può attendersi legittimamente:

  • danno biologico fino al 6%
  • danno biologico differenziale >6% – 100%
  • danno morale
  • danno esistenziale
  • danno biologico fino al 15% per intero
  • danno biologico differenziale >15% – 100%

PER IL 2021 CAMBIA QUALCOSA?

In realtà poco e tuttavia è opportuno ricordare che la legge di bilancio 2019 e il d.l. n. 34/2019, tutt’ora valide ed operanti, hanno introdotto alcune previsioni che hanno inciso sul danno differenziale.

Si è in sostanza precisato che l’eventuale danno differenziale dovuto al lavoratore dal datore di lavoro va calcolato considerando la differenza fra l’ammontare complessivo del danno subito dal lavoratore e l’importo complessivo dell’indennizzo che l’INAIL ha erogato a qualsiasi titolo.

E IN TUTTO QUESTO L’IMPRENDITORE COME SI COLLOCA?

Piuttosto male. Gli operatori del settore: hanno qualche difficoltà (non tutti per fortuna; le eccezioni ci sono … anche se rare purtroppo) ad analizzare correttamente il rischio; non sanno a che titolo l’INAIL agisce in via di rivalsa nei confronti del datore di lavoro. Non sanno quali siano i diritti del lavoratore, che incombono sul datore di lavoro! Insomma, i dati del mercato ci dicono che non si analizzano i rischi delle imprese, ma si vendono le polizze di assicurazione.

Allora cominciamo con il ricordare almeno gli articoli di riferimento: 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/1965 che trovate in calce e che rispettivamente e molto semplicisticamente, normano:

  • il diritto al risarcimento del lavoratore per infortunio sul lavoro
  • il diritto dell’INAIL alla rivalsa nei confronti del datore di lavoro se l’infortunio è avvenuto per responsabilità.

Ma occorrerà riservare un capitolo del tutto particolare alla figura dell’IMPRENDITORE e dei suoi bisogni assicurativi, che mi riservo di fare in uno dei prossimi appuntamenti. Spesso l’imprenditore è estraneo al mondo dei rischi; e ancora più spesso, l’intermediario assicurativo (fortunatamente non sempre) sfrutta la sua inconsapevolezza, alimentando un gioco perverso: non c’è alcuna necessità che io (intermediario) diventi un vero professionista, perché l’imprenditore è quasi sempre “inconsapevole” ed accetta, più o meno, qualunque cosa l’intermediario racconti… Nessun intermediario si senta “offeso”; chi scrive lo è stato per 40 anni…

Un saluto

Luc

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