Buongiorno a tutti,

avete presentato la domanda per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni? Sapete come si può ottenere? Sapete che potete scegliere tra l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate oppure con accredito in conto corrente o anche mediante riconoscimento di un credito di imposta da compensare attraverso il modello F24.

Attenzione però; non ci devono essere errori nella domanda che potrebbero bloccare il riconoscimento del contributo. Sbagliare un codice fiscale o un Iban è gioco da ragazzi. L’Agenzia delle Entrate risponde pressoché immediatamente una volta trasmessa l’istanza con l’indicazione del protocollo telematico e contestualmente procedere ad una prima scrematura attraverso controlli formali: codice fiscale, partita Iva, etc..  Se i controlli danno esito negativo (ovvero, tutto risulta corretto) allora viene inviata una ricevuta di presa in carico dell’istanza; in caso contrario, invece, la domanda viene scartata. Possiamo tuttavia sempre procedere a qualche correzione se ci accorgiamo di aver sbagliato, inoltrando una domanda sostitutiva. Ad ogni buon conto è opportuno prendere visione e confidenza con il sito dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare con il link: invii effettuati rintracciabile nella sezione CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO del portale FATTURE E CORRISPETTIVI nell’area riservata.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

In tema di erogazione del contributo, è opportuno ricordare che:

– la scelta della modalità di erogazione è irrevocabile,

– deve riguardare l’intero importo del contributo spettante,

– deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

In rema di compensazioni del credito d’imposta si ricorda che non si applicano i seguenti limiti:

  • divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010;
  • ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000;
  • ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta fruibili, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza (sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta) può essere modificata solamente fino al momento del riconoscimento del contributo sempre attraverso l’AREA RISEVATA del sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

I CONTROLLI DA EFFETTUARE

Tre sono i controlli essenziali da effettuare: ammontare dei ricavi; calo del fatturato; Iban.

Innanzitutto l’ammontare dei ricavi presi a riferimento devono essere prelevati dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 e non devono superare l’importo di 10 milioni di euro;

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (agriturismi, allevamento, ecc.), si farà riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019).

Per quanto attiene al calo del fatturato è necessario aver registrato un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019.

Ai fini del calcolo del fatturato ci si attiene alle operazioni di seguito individuate:

  • fatture attive(al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
  • le note di variazione, emesse a norma dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
  • le cessioni di beni ammortizzabili(di norma escluse dal volume d’affari);
  • i corrispettivi, al netto dell’IVA ovvero al lordo dell’IVA per quelle operazioni riferite alla ventilazione ovvero a regime del margine o delle agenzie di viaggio.

Se si opta per l’erogazione del contributo sul conto corrente, è necessario controllare l’Iban indicato nell’istanza. Errori su tale valore, infatti, possono determinare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo. Tra i motivi più frequenti per lo scarto dell’istanza si rilevano:

– Iban non più valido a seguito di fusione tra banche;

– conto corrente chiuso;

– conto corrente non intestato al soggetto richiedente.

L’Agenzia evidenzia che il mancato riscontro dell’intestazione può essere dovuto a una mancata, errata o incompleta valorizzazione del codice fiscale dell’intestatario nel contratto di apertura del conto corrente della propria banca.

Ad ogni buon conto, e per i più volenterosi, si allega la GUIDA AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO del decreto Sostegni, a cura dell’AGENZIA DELLE ENTRATE pubblicata sul sito nel marzo 2021.

Un saluto.

Luc

 

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/04/Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf