Buongiorno a tutti,
Ai fini di quanto rileva per il superbonus 110% come si classificano le pertinenze di una unità immobiliare unifamiliare? Si tratta di immobile indipendente o pertinenza? La domanda ha riflessi consistenti sul limite di spesa per l’accesso al superbonus 110%. La risposta la possiamo rintracciare nella risposta a istanza di interpello n. 242 del 13 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate. Diversamente dalle pertinenze, le unità immobiliari classificate come indipendenti concorrono a incrementare il limite di spesa ammissibile alla maxi-detrazione per gli immobili unifamiliari. Ma vediamo quali sono i criteri per identificare l’indipendenza delle unità immobiliari?
Come classificare correttamente le unità immobiliari
In particolare, l’istante era comproprietaria insieme al marito di un intero fabbricato, composto da un’abitazione con relativo garage autonomamente accatastati. Inoltre, gli stessi soggetti erano proprietari di altre due unità immobiliari, accatastate C/2, e C/6, indipendenti dall’abitazione. L’unità abitativa è funzionalmente indipendente rispetto alle altre due unità immobiliari in quanto ha tutti gli impianti di proprietà esclusiva e ha accesso autonomo dall’esterno. Invece, le predette unità immobiliari non residenziali “sono prive di allacciamenti” e hanno ognuno il loro ingresso.
L’istante intendeva procedere alla demolizione delle unità immobiliari e alla successiva ricostruzione accorpando le stesse.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato preliminarmente, richiamando la circolare n. 30/E del 2020 che “se si realizza un intervento che comporta l’accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari, anche nell’ambito della demolizione e ricostruzione, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori”.
Nel caso in esame e con riferimento all’intervento antisismico, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il limite di 96.000 euro dovesse essere moltiplicato per tre unità immobiliari e non per quattro. Infatti, devono essere considerati gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l’abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate.
Pertanto, la pertinenza dell’abitazione non incrementa il limite di spesa, diversamente dalle unità immobiliari indipendenti aventi classificazione catastale C/2 e C/6 che devono essere considerate separatamente. Diviene dunque essenziale comprendere se le unità immobiliari debbano o meno essere considerate pertinenze o unità indipendenti.
Per ulteriori e più approfonditi dettagli rimando alla riposta dell’Agenzia delle Entrate che trovate allegata.
Un saluto.
Zavoratti
https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/06/interpello_242-pdf.pdf
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