Buongiorno a tutti,

dal sito on line www.ingenio-web.it recupero un interessantissimo articolo di M. Peppucci sul tema SUPERBONUS 110% e, nello specifico, sulle coibentazioni del tetto. Allego pure la risposta n. n. 956-1242/2021 dell’Agenzia delle Entrate (Dir. Centrale persone fisiche) che ha risposto ad un interpello azzeccato proprio sulla coibentazione.

Per il Fisco, nel calcolo della superficie disperdente lorda, ai fini della fruibilità della detrazione del 110%, da raggiungere con la coibentazione, non è possibile utilizzare la superficie del sottotetto non riscaldato.

Nel caso specifico si tratta di un intervento di isolamento termico (cappotto termico) sui tre lati di un immobile, per il quale si vuole prendere il Superbonus 110%. Oltre a questo intervento, l’istante vuole isolare anche il resto della villa, ma il tetto non delimita una superficie riscaldata, poiché c’è un locale sottotetto non abitabile che non è riscaldato.

In definitiva, la domanda è: rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell’incidenza superiore al 25% anche con sottotetto non riscaldato?

Niente da fare per il cappotto su due lati

Il Fisco, dopo il solito excursus normativo, osserva che in virtù della modifica apportata al comma 1 dell’art.119 DL 34/2020 dalla Legge di Bilancio 2021, oggi tra gli interventi trainati – finalizzati all’efficienza energetica e quindi al SuperEcobonus – rientrano anche quelli per la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente“.

Ne deriva che possono rientrare nel Superbonus 110 anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, ‘prima’ dell’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno.

Mi auguro possa essere di aiuto a più di qualcuno.

Un saluto.

Zavoratti

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/06/INTERPELLO-956-1242-2021.pdf