Buongiorno a tutti,

Apprendo dalla stampa tecnica che sul tema SUPERBONUS esistono delle alternative. E se invece di scegliere le singole opzioni ammesse, potessimo accedere ad entrambe attraverso un combinato tra le due? E’ possibile? E se si, è più o meno vantaggioso?  Proviamo a vedere? E per vedere, bisogna leggere!

Una possibilità di combinare efficientamento energetico e miglioramento sismico, sia in alternativa al superbonus sia nei casi in cui quest’ultimo non sia applicabile, rimane quella offerta dalla legge di Bilancio 2018 (2015/2017).

VEDIAMO LA NORMA

Il provvedimento è stato inserito all’art. 14 del Dl 63/2013, comma 2-quater. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell’articolo 14 e dal comma 1-quinquies dell’articolo 16, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Questa possibilità, denominata ecosismabonus, nasce un anno dopo l’entrata in vigore del sismabonus (legge di bilancio 2017) e parte dalla consapevolezza del normatore che l’efficientamento energetico senza una solida base strutturale, rischia di essere vanificato a seguito di un evento sismico.

VEDIAMO I BENEFICI

Si può quindi usufruire di una detrazione pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

L’efficientamento energetico deve interessare l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. L’effetto incentivante della revisione dell’aliquota prevista nella norma si realizza nella scelta, da parte del contribuente, della combinazione che gli consente di massimizzare la detrazione: l85% di 136.000,00 è maggiore dell85% di 96.000,00 euro e del 75% di 40.000,00, appunto persuadendo il contribuente a effettuare interventi congiunti. Altro effetto incentivante, soprattutto per chi intende sfruttare direttamente la propria capienza fiscale, è dato dalla possibilità di detrarre il beneficio in dieci anni invece che in cinque.

L’agenzia delle Entrate si è espressa nel merito con la risposta 109 del 18 aprile 2019 (allegata). Tali agevolazioni ecobonus e sisma-bonus sono, in base al comma 2-quater.1 dell’articolo 14, alternativa all’agevolazione oggetto dell’interpello cosiddetto sisma+ecobonus, ricoprendone il medesimo ambito applicativo. Pertanto, si ritiene che le medesime conclusioni siano applicabili anche alla cessione della detrazione (sisma-ecobonus) di cui al richiamato comma 2-quater.1 dell’articolo 14, trattandosi di una detrazione alternativa a quelle previste dagli articoli 14 e 16 del Dl 63 del 2013, avendone analoghi presupposti applicativi e la stessa funzione incentivante. Rimane dunque un’alternativa in quanto la norma non impone l’utilizzo di quella specifica detrazione quando si realizzi il miglioramento sismico ed energetico ma la facoltà per il contribuente di optare per la detrazione ivi prevista. Diversamente gli interventi potranno fruire del 110% ma con i rispettivi massimali di spesa e con detrazioni nei cinque anni.

Ecco quindi una ennesima opportunità che andrebbe approfondita e sviluppata.  Mi auguro che su questo aspetto si ponga la massima attenzione così da approfittare al massimo delle agevolazioni concesse.

Un saluto.

Zavoratti

 

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/07/Interpello-109-2019_Risposta-n-109-del-2019.pdf