Buongiorno a tutti,
credo sia opportuno riprendere le attività oltre che il vivere quotidiano, apprendendo le nuove regole di convivenza civile, frutto degli ultimi provvedimenti governativi. Di certo non sono regole semplici e nemmeno sempre facilmente applicabili. Ma non è certo un periodo semplice quello che viviamo. Per cui ogni giudizio di “complessità” e “scarsa chiarezza” affibbiato con faciloneria da chi è seduto più o meno comodamente sulla propria poltrona di casa, ha francamente scarso o nullo valore.
Provo ad estrapolarne alcune (quelle che penso di maggiore interesse) prelevandole dal sito di IPSOA che ne ritengo essere tra i siti di maggior affidabilità:
Imprese e lavoratori devono fare i conti con il mix di misure messe in campo dal Governo per contenere la pandemia da Covid-19. Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età. Dal 10 gennaio è previsto l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi come alberghi, sagre, fiere, convegni, congressi, piscine e mezzi di trasporto. A far data dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro sono tenuti ad esibire il super green pass. La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500.
Per contrastare la diffusione del Covid-19 prodotta dalla quarta ondata della pandemia e per incentivare la diffusione della campagna vaccinale, il Governo mette in campo un mix di misure restrittive e di contenimento approvando, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, due decreti legge: il D.L. n. 229/2021 e il D.L. n. 1/2022.
Obbligo vaccinale per soggetti over 50 e sanzioni
Il D.L. n. 1 del 2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce (modificando il D.L. n. 44/2021) l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.
L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.
Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro
Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.
Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.
Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti
Il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
Utilizzo del Green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale
Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.
Il green pass rafforzato sarà necessario:
da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività:
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Il green pass base sarà necessario:
da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:
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da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:
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Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l’app Verifica C19.
Mi rendo conto trattarsi di misure la cui applicazione non sempre è agevole. Ma pare ormai evidente a tutti (persino più all’estero che in Italia) che le modalità adottate per combattere il COVID sono considerate le più efficaci al Mondo. Abbiamo la necessità di confidare che sia così.
Un saluto.
Zavoratti
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