Buonasera a tutti,

per gli addetti ai lavori, propongo una interessante sentenza della Corte di Cassazione (il cui testo allego per intero) sull’annoso tema del concordo di colpa ex 2054 c.c..  I danni subiti da un motociclista a causa di una mancata precedenza di un auto: condannato anche il motociclista.  Molto interessanti le tesi dell’avvocato del ricorrente, per fantasia e spregiudicatezza. Veramente molto bravo. Anche se la SC ha dovuto ritenere infondate le censure mosse nel ricorso. Ma andiamo per gradi e iniziamo dai fatti.

I FATTI

Sia in primo che secondo grado, i giudici riconoscono un concorso di colpa al motociclista vittima di una mancata precedenza; la controparte, e per essa la sua compagnia assicuratrice, viene condannata a risarcire il danno in un importo pari ad € 42.180,96. Secondo quanto riferisce il motociclista, la vettura condotta dalla controparte, nel giungere all’intersezione tra due vie omettendo di dare la dovuta precedenza allo scooter (da lui condotto) collideva con lo stesso, provocandone la rovinosa caduta a terra”.  Caduta dalla quale ne conseguivano lesioni personali oltre che danni materiali e patrimoniali di cui veniva chiesto il risarcimento. Il giudice, tuttavia, riconosceva al conducente dello scooter una corresponsabilità nella misura del 25% che il giudice di secondo grado confermava.

Il motociclista ricorreva in Cassazione per due diversi motivi:

Il primo motivo attiene alla contestazione, da parte del conducente dello scooter, del concorso di colpa per eccessiva velocità; esso contesta il ragionamento della Corte che, invece, sosteneva che egli avrebbe potuto accorgersi del sopraggiungere dell’autovettura sulla base di tre elementi:

  • Lo stato dei luoghi; in quel luogo (quello dell’evento) ci si può accorgere del sopraggiungere di un’auto dalla via di intersezione;
  • L’assenza di tracce di frenata del motoveicolo nel punto di impatto;
  • Il fatto che l’urto sia avvenuto tra la fiancata dx anteriore della vettura e la parte anteriore del motociclo.

Ad avviso del ricorrente (il motociclista) “l’affermazione del nesso di consequenzialità non risponde ai criteri logici di precisione, gravità e concordanza che consentono di affermare una reale inferenza probabilistica tra i fatti noti ed il fatto ignoto”.

Sempre secondo il ricorrente, l’assenza di tracce di frenata starebbe a dimostrare solamente che non ha fatto a tempo mentre per il punto di collisione starebbe a dimostrare “… deporrebbe solo per il fatto dell’avvenuto scontro tra gli automezzi …”

Col secondo motivo di censura, invece, il ricorrente intende contestare il mancato riconoscimento del danno patrimoniale per carenza di prove.

Secondo la SC il ricorso del motociclista è infondato e quindi rigettato. Dice la SC che, la Corte di Appello ha preso le mosse dal rilievo, non contestato dall’odierno ricorrente”, che la conformazione dello stato dei luoghi “teatro” del sinistro permetteva al motociclista ricorrente di “avvistare” anticipatamente la vettura. Da questa premessa, attraverso un ragionamento presuntivo fondato sul punto d’impatto dei mezzi e sull’assenza di frenata del motociclo, la Corte ha dedotto che l’elevata velocità del motociclo ha contribuito nella misura del 25% a causare il sinistro, perché se il motociclista avesse tenuto una velocità moderata, avrebbe potuto frenare ed evitare l’impatto.

Inammissibile e infondato il secondo motivo a causa della mancata prova della diminuzione del reddito, avendo la Corte ritenuto insufficiente a tal fine la produzione di due dichiarazioni dei redditi. Una dichiarazione dell’anno precedente l’evento e l’altra dell’anno in cui l’evento è accaduto. L’attività libero professionale del ricorrente, del resto, è notoriamente incostante e soggetta a oscillazioni, ragione per la quale il giudice dell’impugnazione ha correttamente concluso che “l’unica dichiarazione fiscale precedente al sinistro è, in quanto isolata, insufficiente a dimostrare che il reddito in essa indicato si fosse stabilizzato.”

Buona lettura per gli interessati ed un saluto.

Zavoratti