Buongiorno a tutti,

occupiamoci del Codice di Prevenzione Incendi. Il sito online di INGENIO, con un articolo a firma Vasco Vanzini, fornisce dettagli interessanti circa le modifiche introdotte.

Il Decreto 24 novembre 2021, che entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno, riporta alcune modifiche all’allegato I del Codice di prevenzione incendi, sia con riferimento alla Regola tecnica orizzontale (RTO), sia alle Regole tecniche verticali (RTV) ad essa collegate, relativamente alle sole soluzioni conformi. In parte ci troviamo di fronte a puntualizzazioni o semplici correzioni di errori formali o materiali, in altri casi l’intervento di modifica risulta maggiormente significativo.

Nel seguito, andiamo ad analizzare i contenuti del nuovo decreto per valutarne l’impatto, in quanto la semplice adozione del testo coordinato, che risulterà più fluida ai fini della progettazione antincendio delle attività, non consente però di apprezzare a pieno la portata delle modifiche apportate.

Ecco le modifiche più significative previste dal nuovo D.M.

Vediamo le modifiche che appaiono più significative. L’allegato 1 del D.M. 24/11/2021 è suddiviso in 4 punti:

Modifiche al Capitolo G.1: Generalità. Termini, definizioni e simboli grafici del D.M. 3/8/2015. 

La quota del compartimento multipiano diventa quella che determina le soluzioni più gravose per la progettazione dell’attività, e non deve più essere riferita al dislivello maggiore in valore assoluto.

Esempio: edificio con 1 piano interrato (quota di piano -3 m) e 5 piani fuori terra (quota di piano +12 m), con profilo di Rvita A2. Nel caso di compartimento multipiano la quota da considerare è -3 e non +12, in quanto la superficie massima lorda del compartimento ammessa secondo la tabella S.3-6 potrà essere al massimo 8.000 m2 anziché 64.000 m2.

L’uscita finale immette all’esterno non più solo verso luogo sicuro, ma anche verso luogo sicuro temporaneo, consentendo così di regolarizzare le verifiche richieste per l’esodo nei paragrafi S.4.8.2 e S.4.8.9.

Viene aggiunta la definizione di Struttura vulnerabile in condizione d’incendio, precedentemente non riportata, allineandola alla descrizione, già presente, del paragrafo S.2.8.3.

Modifiche al testo della Sezione S: Strategia antincendio del D.M. 3/8/2015.

Il D.M. 24/11/2021 predispone il Codice di prevenzione incendi alla Regola tecnica verticale “Chiusure d’ambito” di prossima emanazione, cancellando i riferimenti alla guida tecnica “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” che sarà successivamente abrogata.

Ai fini della compartimentazione, l’assenza di una idonea distanza di separazione su spazio a cielo libero fra edifici diversi viene consentita, in tal caso gli stessi saranno assimilati a porzioni dello stesso compartimento. Deve pertanto essere adeguatamente valutato il profilo di Rvita, verificato il rispetto della massima superficie lorda del compartimento, con riferimento alla tabella S.3-6 del D.M. 3/8/2015, e calcolato il carico d’incendio specifico di progetto secondo il paragrafo S.2.9, valutando con attenzione quale sia la superficie lorda A del compartimento da considerare in tale calcolo. Potrà essere compresa anche l’area cortiliva separante, se adibita a deposito di materiale combustibile, oppure questa potrà anche essere esclusa, nel caso di distribuzione disuniforme del carico d’incendio.

La dimensione del compartimento, che viene così ad essere incrementata, influenzerà anche le misure Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) tabella S.6-2, Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) tabella S.7-2, Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) tabella S.8-2 e Operatività antincendio (Capitolo S.9) tabella S.9-2.

Viene chiarito che il sistema di comunicazione bidirezionale da installare negli spazi calmi, per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza ai soccorritori, è un impianto di sicurezza che andrà adeguatamente relazionato in S.10 “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio” e dovrà garantire oltre al livello di prestazione 1 (la regola d’arte), l’autonomia minima e l’interruzione dell’alimentazione elettrica di sicurezza indicate in tabella S.10-2 per “altri impianti”.

Modifiche alle tabelle della Sezione S: Strategia antincendio del D.M. 3/8/2015

Nella tabella S.1-8 relativa alla “Classificazione in gruppi di materiali per impianti”, vengono introdotte condizioni (realizzazione di IRAI di livello III) che consentono di declassare le prestazioni richieste per le canalizzazioni e per i cavi. In assenza di tali condizioni, i cavi per energia ordinari, ammessi per un livello di rischio incendio basso, classificati Eca, saranno consentiti solo in caso di posa singola.

In tabella S.4-15 relativa al “Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero” viene spostato da 150 a 200 occupanti l’affollamento dell’ambito servito che richiede la presenza della terza uscita indipendente.

Il D.M. 24/11/2021 predispone il Codice di prevenzione incendi alla Regola tecnica verticale “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico” che sarà presto emanata, inserendo nelle tabelle S.4-27, S.4-28, S.4-29 e S.4-32, indicazioni puntuali riferite a densità di affollamento > 0,7 p/m2.

Nella tabella S.8-2 viene eliminato qualsiasi riferimento alla presenza o meno di occupanti ai fini dell’attribuzione del livello di prestazione I per la misura “Controllo di fumi e calore”, che non richiede l’applicazione di alcuna soluzione progettuale, come indicato nel paragrafo S.8.4 modificato (in analogia a quanto indicato relativamente ai paragrafi S.1.4, S.3.4, S.6.4, S.9.4).

Sono quindi ammessi, in soluzione conforme, compartimenti ad esempio interrati destinati a spogliatoi, aree di relax, locali di servizio, centri benessere, ecc. e compartimenti ubicati anche a piani fuori terra, con esigenze di controllo dell’aria o ad atmosfera controllata (camere bianche, laboratori di ricerca, sale server, sale operatorie, ecc.) anche privi di aperture di smaltimento di fumo e calore realizzate secondo i tipi di dimensionamento di cui alla tabella S.8-5, nel rispetto dei criteri di attribuzione residui di cui alla tabella S.8-2 (limitazioni alla superficie, al carico d’incendio specifico e alla tipologia di lavorazione).

Modifiche alla Sezione V: Regole tecniche verticali del D.M. 3/8/2015

Vengono finalmente corrette alcune incongruenze nelle tabelle delle RTV uffici (V.4), autorimesse (V.6), e scuole (V.7), che rendevano contradditoria la progettazione. In particolare:

Nel caso di uffici fino a 800 occupanti, classificati OB, la protezione esterna assicurata dalla rete idranti non è più richiesta;

  • Per quanto riguarda le autorimesse private (SA), di superficie fino a 1.000 m2 (AA) con quota di tutti i piani h compresa fra -5 m e 12 m (HB), la comunicazione verso altre attività, in prevalenza non aperte al pubblico (ad esempio con il condominio), può avvenire mediante porta E30, inoltre per autorimesse pubbliche (SB), classificate HB, di superficie compresa fra 5.000 e 10.000 m2 (AC), è richiesto il livello di prestazione IV per il controllo dell’incendio (ad esempio la realizzazione dell’impianto sprinkler) nel caso di autorimesse chiuse  (correzioni già anticipate nella Circolare 17496 relativa alle autorimesse di superficie < 300 m2).  Viene inoltre riscritto il paragrafo V.6.5.8 relativamente all’accesso all’autorimessa tramite montauto, senza tuttavia apportare modifiche di sostanza;
  • Nel caso di attività scolastiche con oltre 800 occupanti, classificati OD OE, la protezione esterna assicurata dalla rete idranti non è più richiesta nel caso di quota dei piani h fino a 12 m (HA);
  • Viene riscritto il paragrafo V.11.3 relativamente alla descrizione delle aree classificabili TM2, per renderlo più comprensibile, ma senza apportare modifiche di sostanza.

L’attività di potenziamento del Codice di Prevenzione Incendi è in pieno corso, ed in costante aggiornamento. L’elaborazione di uno strumento normativo unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, e capace oltre che di confrontarsi con l’Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, è certamente un piano ambizioso, ma vincente. In attesa del Codice 4.0.

Un saluto.

Zavoratti