Buongiorno a tutti,

Nel nostro ordinamento le società di capitali e per tali intendendo le società a responsabilità limitata, le società unipersonali a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata semplificata, sono assetti giuridici che vengono assunti da imprese di medie e grandi dimensioni in quanto necessitano di una organizzazione interna, composta da diversi organi, ciascuno dei quali con proprie competenze e funzioni in relazione all’attività sociale da esplicare.

Di che organi parliamo? l’assemblea dei soci, gli amministratori e il collegio sindacale.

A proposito dei membri del collegio sindacale essi risultano responsabili della verità delle loro attestazioni e sono, altresì, responsabili solidalmente e illimitatamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Vedremo dopo cosa si deve intendere per responsabilità solidale e illimitata.

Il Codice civile ci aiuta nell’individuare a valutare la responsabilità dei sindaci indicando che gli stessi devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. In altre parole, ad essi non viene richiesta la diligenza del buon padre di famiglia ma quella legata alla natura dell’attività esercitata come previsto per le obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale e quindi sono obbligati ad osservare quel grado di perizia che ci si attende dalla professione svolta.

In che cosa consiste la responsabilità dei sindaci

Sindaci ed amministratori, sono responsabili civilmente dei danni conseguenti all’esercizio del loro ufficio, distinguendo due tipi di responsabilità:

  • la responsabilità esclusiva, quando con il proprio comportamento attivo od omissivo provocano un danno immediato e diretto alla società e ai creditori sociali;
  • la responsabilità concorrente, che si manifesta attraverso un comportamento illecito degli amministratori non censurato dai sindaci, secondo i propri doveri ed obblighi di vigilanza e controllo: ecco che si manifesta la responsabilità concorrente e solidale  dei sindaci.

La responsabilità esclusiva

Si tratta di casi previsti dal Codice Civile ma anche i più rari da manifestarsi:

  • la violazione ed il divieto di rendere attestazioni veritiere e di serbare il segreto sui fatti e sui documenti di cui sono a conoscenza;
  • in caso di cessazione di tutti gli amministratori il pregiudizio arrecato alla società o ai suoi creditori nell’assolvimento delle funzioni amministrative.

 La responsabilità concorrente

Molto più frequenti, invece, si rintracciano i casi di responsabilità concorrente che consiste nel non individuare (colposamente o dolosamente) i comportamenti, anch’essi dolosi o colposi degli amministratori.

Il mancato assolvimento al dovere di controllo avrebbe potuto evitare danni alla società medesima o a terzi.   E’ opportuno ricordare che il dovere di controllo dei sindaci non attiene esclusivamente ai singoli atti gestori compiuti singolarmente o congiuntamente dagli amministratori, ma all’andamento della gestione della società nel suo complesso, in quanto il dovere fondamentale dei Sindaci è quello di tutelare gli interessi dei soci e dei creditori sociali.

Chi può esercitare l’azione di responsabilità contro i sindaci?

Praticamente tutti: l’assemblea dei soci, i creditori sociali, il singolo socio o il terzo danneggiato, con il fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento dei doveri connessi all’incarico.

Per le modalità da seguire per un’azione nei confronti dei Sindaci, consiglio vivamente l’affiancamento di un legale; possibilmente di un legale specializzato nel settore; settore scarsamente (ancora) conosciuto.

La responsabilità solidale e illimitata dei sindaci

I Sindaci hanno un unico esimente possibile: esprimere il dissenso formalmente attraverso dichiarazioni di dissenso da apportare nei diversi libri societari: adunanze o deliberazioni del Collegio sindacale. La mancata espressione del dissenso in modo formale del Sindaco, costringe questi a risarcire il danno congiuntamente e solidalmente con l’Amministratore e illimitatamente, giusto quanto disposto dall’art. 2740 c.c.. Rimane il diritto del Sindaco di esercitare il diritto di regresso nei confronti dell’amministratore responsabile se questi risponde per fatto di quest’ultimo.

Sarebbe utile divulgare a tutte le aziende queste informazioni, così da condividere con il proprio Collegio sindacale, diritti e doveri dei singoli comportamenti e, se del caso, trasferire a terzi le conseguenze civilistiche della propria imperizia e/o negligenza.

Un saluto.

Luc