Buongiorno a tutti,

ci stiamo avvicinando al fatidico 25 settembre; data che potrebbe rivoluzionare il nostro sistema politico per alcune ragioni che provo a sintetizzare:

  1. Prima fra tutti: il nuovo Parlamento consterà di 600 tra deputati e senatori contro i 945 precedenti. L’obiettivo è duplice: da un lato favorire un miglioramento del processo decisionale delle Camere per renderle più capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini e dall’altro ridurre il costo della politica (con un risparmio stimato di circa 500 milioni di euro in una Legislatura). Così si legge sul sito del Governo.
  2. Seconda ragione: per la prima volta, le elezioni potrebbero essere vinte da una coalizione la cui composizione è per oltre due terzi, composta da forze sovraniste, populiste e razziste.
  3. Terza ragione: andiamo a votare con una legge elettorale che in pochi, pochissimi conoscono ma rispetto alla quale tutti (ma proprio tutti) ne parlano male e nessuno (ma proprio nessuno) intende cambiare.

Potrebbe essere utile conoscere la legge elettorale un po’ meglio? Penso proprio di si; anche perché, a saperla usare, potremmo dare il nostro contributo affinché essa possa effettivamente rispondere ai nostri bisogni.  E allora, in attesa che venga cambiata e semplificata, ne riporto gli elementi fondamentali:

  1. Scheda Unica – è prevista una scheda unica nella quale il nome del candidato nel collegio è affiancato dai simboli dei partiti che lo sostengono. Non è consentito il voto disgiunto.
  2. Collegi – un terzo dei seggi tra Camera e Senato verrà eletto in collegi uninominali, quindi tramite un sistema maggioritario, e i restanti due terzi divisi tra i partiti rispettando fedelmente i risultati percentuali che hanno ottenuto alle elezioni, quindi tramite un sistema definito proporzionale.
  3. Soglia di sbarramento – la soglia di sbarramento è al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni a livello nazionale sia alla Camera che al Senato.
  4. Coalizione – è prevista la possibilità di coalizzarsi. Basta una “dichiarazione di apparentamento”. Quindi nessun programma e nemmeno candidati comuni. I voti delle liste collegate che non raggiungono il 3 per cento, ma superano l’1, vanno assegnati alla coalizione.
  5. Pluricandidature – sono consentite fino a un massimo di 5 nei listini proporzionali. Un candidato del collegio uninominale può anche candidarsi, sempre per un massimo di 5, nel proporzionale. La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio.
  6. Quote di genere – sia nei collegi uninominali che in quelli plurinominali nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%. La ripartizione della quota di genere per il Senato, sia nell’uninominale che nel proporzionale, è su base regionale e non nazionale.
  7. Italiani candidati all’estero – una novità introdotta dal Rosatellum è quella che i residenti in Italia possono candidarsi anche all’estero. Nella stessa norma si specifica che non possono essere candidati gli italiani residenti all’estero che hanno ricoperto ruoli politici nel paese in cui vivono nei cinque anni precedenti.
  8. Liste corte e bloccate – I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (così alla Camera come al Senato) come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche). Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non inferiore a 2), né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non superiore a 4). In tal modo, con l’intento di superare le censure della Corte costituzionale alla legge Calderoli si prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano di fatto indicati in liste corte (appunto tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere singolarmente riconoscibili dall’elettore. Non è prevista l’espressione di voti di preferenza cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i candidati vengono eletti secondo l’ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa.

Ci avete capito qualcosa?  Io poco.  Spero che Voi, invece, abbiate compreso appieno il sistema elettorale misto con il quale ci apprestiamo ad eleggere i nostri rappresentanti.  Non mi piacerebbe sapere che andremo a votare con leggerezza e, soprattutto, facendo solamente finta di conoscere il sistema elettorale. Sono invece convinto che il mondo politico, si aspetti esattamente questo …

Però … prima di lasciarci, una domanda la voglio fare.  Alle prossime elezioni vorrei votare il signor Pinco Pallo, che non è un candidato nei collegi uninominali ma appartiene alla lista “salviamo i castagni” apparentata con uno dei due schieramenti e si trova al 10° posto della lista.   Che fine farà il mio voto? Sono quasi certo che sarà una bruttissima fine. Ma tant’è …

Per i soliti stoici, allego il testo completo della Legge Rosato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Quando un politico redige una legge che non può essere compresa dalla (quasi) totalità della popolazione, allora quella legge non è fatta per il popolo, ma contro il popolo!

Un saluto.

Zavoratti

 

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