Buongiorno,

ogni tanto mi corre l’obbligo di proporre anche temi piuttosto aridi ma che possono avere un interesse per molti. Non mi voglio sottrarre al dovere di informazione che un blog si pone come obiettivo. E per quanto arido possa essere il tema delle sanatorie fiscali, qualche informazione è utile averla. In calce troverete per intero sia la circolare in oggetto che la legge di bilancio 2023 a cui la circolare rimanda.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 27 gennaio 2023, fornisce i chiarimenti applicativi relativi al pacchetto della cosiddetta “Tregua Fiscale”, contenuto nella Legge di bilancio 2023.

L’Amministrazione finanziaria, con la circolare allegata, ha provveduto ad illustrare i 100 commi della Legge n. 197/2022 relativi alle sanatorie che il Fisco ha pensato di aiutare imprese e contribuenti in generale in una situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell’emergenza pandemica e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Il documento si sofferma ed affronta:

  • la regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie;
  • l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento;
  • la chiusura delle liti tributarie;
  • la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Inoltre, d’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono fornite indicazioni in relazione:

  1. allo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,
  2. alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il ravvedimento speciale

I commi da 174 a 178 della Legge n. 197/2022 introducono, con riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, una particolare forma di “ravvedimento operoso cd. speciale” che – in deroga alla disciplina ordinaria – prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Deve trattarsi di violazioni diverse da quelle suscettibili di sanatoria attraverso gli altri istituti, come la definizione agevolata delle somme a seguito di controllo automatizzato e la regolarizzazione delle irregolarità formali.

La regolarizzazione attraverso il “ravvedimento speciale” implica il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.

Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

I commi da 179 a 185 disciplinano la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dalla definizione, invece, tutti gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “Voluntary Disclosure”.

Per poter accedere alla definizione è necessario che l’adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Specifica la circolare n. 2/E/2023 che in assenza di preclusioni legislative, rientrano nella categoria degli atti definibili anche gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023, dovuti al mancato perfezionamento dell’adesione, previamente attivata prima della notifica dell’atto impositivo, a seguito di inviti emessi dall’ufficio. Ciò poiché il momento ultimo per avvalersi della definizione è la notifica dell’accertamento entro la data del 31 marzo 2023.

La definizione si perfeziona:

  • con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento dell’intero importo ovvero della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
  • con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso dell’importo dovuto ovvero della prima rata.

Un saluto.

Zavoratti

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2023/01/Circolare-n-2-tregua-fiscale-Agenzia-delle-Entrate.pdf

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