Buongiorno a tutti,

di grande, grandissimo interesse la sentenza della Suprema Corte penale emessa l’8 giugno scorso attraverso la quale possiamo ricavare un principio estremamente interessante ai fini del rilevamento delle responsabilità degli amministratori.

Nel caso di specie, si è sancito che in caso di incidenti sul lavoro, va esclusa la responsabilità della persona giuridica ex D. Lgs. n. 231 senza la prova dell’interesse e/o del vantaggio asseritamente conseguito, in termini di apprezzabile risparmio di spesa e conseguente accelerazione del processo produttivo.

Come a dire che se viene provato “l’interesse e/o il vantaggio” conseguito dall’ente per il mancato adeguamento alle normative antiinfortunistiche, allora possono scattare anche le sanzioni ex 231 che immagino tutti sappiate quali sono o quali, meglio, potrebbero essere!

Nel testo della sentenza n.  22256 dell’8 giugno 2021, (che trovate allegata in calce) la Corte di cassazione ha inteso enunciare alcuni utili principi necessari per la preliminare verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità della responsabilità dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001, (anch’esso allegato nella formulazione più aggiornata) in ipotesi di infortuni sul lavoro.

Nel caso in esame, la SC ha inteso confermare la condanna per lesioni colpose impartita all’amministratore delegato di una Srl, nella sua qualità di datore di lavoro, a seguito di sinistro subito da un proprio dipendente. Ma contestualmente è stato accolto il ricorso promosso dal difensore della società contro le conclusioni del giudizio di merito nel quale era stato ritenuto che la condotta omissiva addebitata al datore di lavoro fosse stata posta in essere nell’interesse e/o vantaggio della persona giuridica, ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto 231.

La Suprema corte, ha invece ritenuto che la decisione dei giudici di merito, soprattutto in considerazione delle ragioni espresse nell’appello, risultava carente sotto il profilo della motivazione. In altre parole nella sentenza appellata non veniva dato conto delle prove dalle quali era stato desunto il vantaggio che la società avrebbe conseguito in termini di apprezzabile risparmio di spesa e di apprezzabile accelerazione del processo produttivo.

Queste le sostanziali ragioni che imponevano l’annullamento con rinvio, da parte della Suprema corte, della sentenza impugnata.

Rinvio che avrebbe permesso un nuovo esame al fine di verificare la sussistenza del criterio di imputazione di cui all’art. 5 del decreto 231; in altre parole verificare la sussistenza del requisito di interesse, vantaggio, risparmio, , indispensabili per l’affermazione della responsabilità dell’ente in ordine al reato commesso dal datore di lavoro.

Proprio questi sono stati i motivi che hanno indotto gli Ermellini a dettare alcuni principi a cui si dovrà rimettere il giudice del rinvio per la valutazione della sussistenza del requisito di interesse e vantaggio.

I principi dell’interesse e del vantaggio.

A tal fine, i giudici di Piazza Cavour hanno dettato alcuni principi a cui dovrà fare riferimento il giudice del rinvio, nella valutazione della sussistenza del requisito dell’interesse e del vantaggio. Più precisamente:

  • In ordine all’interesse, che esso ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, abbia tuttavia consapevolmente violato le normative di sicurezza imposte per i luoghi di lavoro, allo scopo di conseguire un’utilità per la persona giuridica; e che tale comportamento (la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche) sia l’esito non di una sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma di una precisa scelta  tesa a risparmiare sui costi dell’impresa.
  • In ordine al requisito del vantaggio, la Corte ha evidenziato che esso ricorre quando il comportamento della persona fisica, pur agendo per conto e nell’interesse dell’ente, abbia sistematicamente violato le norme prevenzionistiche pur non volendo il verificarsi dell’evento dannoso; in altre parole abbia realizzato una politica imprenditoriale del tutto disattenta alla sicurezza dei luoghi di lavoro, permettendo, così, una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa, dunque, realizzato una politica d’impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa al fine di ottenere la massimizzazione del profitto o della produzione.

Da molte parti mi è pervenuta la richiesta di indicare una casistica di interesse generale per motivare l’acquisto/vendita della copertura assicurativa D&O (Direct and Officer).  Sono sempre stato piuttosto contrario a declinare, per meri fini commerciali ad uso degli intermediari assicurativi, casi di interesse ex 231.  Le ragioni sono molteplici e tutte a vantaggio dello stesso intermediario che, invece, non ne comprende la ratio o “fa finta” di non comprenderle:

— l’intermediario non si abitua allo studio, al ragionamento, all’analisi

— l’intermediario preferisce un prodotto “già masticato” e pronto da presentare in tavola; così facendo pensa di essere più preparato dell’imprenditore a cui ha presentato la copertura: illuso!

— l’intermediario, declinando una casistica, avrà la quasi certezza di sentirsi obiettare dall’imprenditore che nella propria azienda queste ipotesi di sinistro/reato non potranno mai accadere; con la conseguenza che perderà l’affare e, forse, anche il cliente.

Si tratta di un rischio assolutamente delicato che necessita di una attenta analisi con l’imprenditore;  analisi e confronto con l’imprenditore che, per essere svolto, abbisogna di una preparazione non generica o posticcia.  Ma per tutti gli intermediari imprenditori che avranno questo desiderio, ci sarà un mondo di opportunità che li attende.

Buona giornata.

 

Zavoratti

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/06/CORTE-DI-CASSAZIONE-SENTENZA-N.-22256-DELL8-GIUGNO-2021-PDF-1.pdf

https://www.lucioberno.it/wp-content/uploads/2021/06/DECRETO-LEGISLATIVO-N.-231-DELL-8-GIUGNO-2001-AGG.-AL-2020.pdf